Green Pass. Le ragioni del no

Alla luce delle ultime vicende che stiamo vivendo, che indipendentemente da ciò che si pensa e da quale sia la posizione che si difende, stanno creando un clima sempre più insostenibile in tutta Italia e l’assenza di un dibattito serio e democratico, attraverso il quale possano liberamente confrontarsi posizione diverse, in una sempre più grave miopia dell’informazione che non riesce a cogliere un sostrato di insofferenza dilagante, per dargli giustamente voce, mi sembra opportuno diffondere un comunicato, inviatomi da un collega, per alimentare civilmente e democraticamente il dibattito attorno al green pass. La libertà di pensiero e l’esercizio della coscienza critica, elementi imprescindibili in una sana società e pilastri portanti della filosofia, di cui ogni coscienza individuale dovrebbe forgiarsi, sono, per chi come me divulga e veicola certi contenuti, un faro in mezzo alla tempesta. Riporto, con la speranza che i punti trattati, dai quali emergono alcune criticità dal punto di vista giuridico, possano essere utili a sviluppare una riflessione e un dialogo, il contenuto del comunicato, con i nomi di alcuni firmatari, dal quale si possono evincere elementi di notevole interesse e che meritano a mio avviso di essere evidenziati e sottoposti alla conoscenza di tutti.

Green Pass. Le ragioni del NO

– Da oltre un anno e mezzo il popolo italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo.

– Il governo ha approvato una misura – il green pass – che implica l’esclusione in radice dell’accesso ad attività, servizi e luoghi pubblici (teatri, cinema, attività sportive, locali pubblici, fiere, manifestazioni, congressi, etc.), ad una specifica categoria di persone, ovvero coloro che non si sono vaccinati o non hanno prenotato la vaccinazione (con la sola eccezione di coloro che sono guariti dalla malattia e salva la possibilità di sottoporsi a tamponi a pagamento, ripetuti nelle 48 ore antecedenti al godimento di quelle libertà o diritti). Il decreto legge del 6 agosto 2021 n.111, ha addirittura subordinato la possibilità degli studenti di frequentare l’università e seguire i corsi in aula in presenza al possesso del green pass e ha obbligato il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario a possedere la suddetta certificazione. Accanto a tali provvedimenti permane, tuttavia, la libertà della scelta di non sottoporsi al trattamento sanitario della vaccinazione, garantita dall’art.32 co. 2 della Costituzione che, pur prevedendo la possibilità che vi siano deroghe stabilite con una legge formale, ammonisce che in nessun caso è possibile violare i limiti imposti dal rispetto della dignità della persona umana.

– Ne discende che le restrizioni di accesso allo sport, alle attività sociali, culturali, formative, lavorative e di istruzione stabilite tramite il green pass colpiscono una categoria di persone che esercita una libertà costituzionalmente garantita, che viene penalizzata in quanto tale, per via di una propria qualità personale, di una propria condizione e di una libera scelta.

– Il green pass contrasta, dunque, con i principi fondanti il nostro ordinamento, sia di matrice costituzionale che comunitaria ed internazionale. In particolare:

1- L’articolo 1 della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione (New York, 1965-aperta alla firma nel 1966-ratificata nel 1976), precisa che costituisce discriminazione ogni comportamento che direttamente o indirettamente “comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine etnica e che abbia lo scopo e l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. Le restrizioni (1) contenute nel green pass rientrano letteralmente nelle “esclusioni” che determinano gli effetti indicati come discriminatori nella definizione della Convenzione. Discriminare, infatti, significa violare il principio dell’uguale dignità delle opinioni o situazioni differenziate.

2- Nella prassi giurisprudenziale, costituisce discriminazione ogni trattamento, considerazione e/o distinzione attuato nei confronti di un individuo o di una classe di individui sulla base dell’appartenenza ad un particolare gruppo, classe o categoria sociale, che mira a provocare l’esclusione sociale dei soggetti vittime del comportamento discriminatorio fondato su una visione differenzialista del mondo. La violazione del divieto di discriminazione viene, quindi, correlata a distinzioni e restrizioni basate su “condizioni personali”, su stati, su “autori”.

3- L’istituzione di un Green Pass per l’accesso ad un determinato set di attività, luoghi e servizi, escludendo dagli stessi una categoria di persone, inclusi i minori ed i giovani adulti, individuate soltanto in base alla loro condizione – quella di aver fatto una scelta garantita dalla Costituzione e non limitata da norme di legge, dunque, in assenza di un fatto illecito, espressamente riprovato dal diritto positivo – si pone, altresì, in evidente contrasto con l’art. 2 della Costituzione a mente del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché con l’art.3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4- Il green pass viola, inoltre, l’art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, titolato “Non discriminazione” che prevede: “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”, nonché l’art.23 che dispone “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.

5- Il green pass vìola la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che all’art. 2 stabilisce: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità”, e all’art. 7 stabilisce: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.

6- Il green pass viola anche la Convenzione Europea sui Diritti Umani, specificamente l’art. 14 che stabilisce: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

7- Il green pass viola il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che all’art. 10 chiarisce: “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”. Il green pass si pone, inoltre, in contrasto con la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi ed invita gli Stati ad assicurarsi che i cittadini siano informati in modo chiaro sulla NON obbligatorietà del vaccino.

8- Il green pass si pone, inoltre, in contrasto con la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi ed invita gli Stati ad assicurarsi che i cittadini siano informati in modo chiaro sulla NON obbligatorietà del vaccino.

9- Da ultimo, benché il D.L. 105/2021 che ha reso il green pass obbligatorio evidenzi la necessità di rispettare i Regolamenti UE 953/2021 e 954/2021, ne contrasta platealmente i contenuti, sia in riferimento al Considerando 36, che testualmente prevede: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anticovid è attualmente somministrato o consentito, come i bambini o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”, sia in riferimento all’affermata necessità di garantire la libertà di circolazione dei cittadini, di fatto ostacolata dai vincoli imposti con il green pass.

– In ragione di quanto sopra, l’istituzione del green pass si pone in aperta violazione dei principi e delle norme fondanti il nostro ordinamento, come sopra richiamate, e determina la violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi, imposto a tutti i cittadini dall’art.54 Cost. e, prima ancora, alle Istituzioni.

-Trovarsi nella necessità di riaffermare questi punti sottintende la denuncia di un gravissimo modus operandi che contrasta con i principi democratici e dello Stato di diritto, che strumentalizza le emergenze per comprimere diritti e libertà faticosamente conquistati nell’ultimo secolo, vanificando il sacrificio dei nostri padri.

-Le ragioni emergenziali non possono essere utilizzate come scudo per sospendere ed annullare diritti considerati intangibili dai Padri Costituenti e dalla comunità internazionale. La prima parte della Costituzione raccoglie il nucleo essenziale dell’ordinamento costituzionale, definendone i principi fondamentali e garantendo la tutela di quei diritti che sono considerati inviolabili conformemente a quanto riportato nelle Convenzioni e nei Trattati su richiamati il cui rispetto è previsto dall’art. 117 della Costituzione.

-Con i benefici e con i limiti della democrazia la nazione ha affrontato numerose e gravi crisi; allo stesso modo possiamo e dobbiamo affrontare anche questa, e le future, senza derogare di un passo dal percorso della civiltà del diritto.

-Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia, di origine umana o naturale.

a) Per la definizione di distinzione discriminatoria, si legga anche l’art. 43 T.U. immigrazione, dove si ribadisce che emerge come sia tale anche la discriminazione cd. indiretta. “Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine  nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità.

Promotori:

Olga Milanese (Avvocato) – Carlo Cuppini (Operatore culturale, scrittore)

Primi firmatari:

Giorgio Agamben (Filosofo e Accademico)

Giovanni Agnoloni (Scrittore e traduttore)

Carmelo Albanese (Filosofo e Urbanista)

Luciana Apicella (Giornalista)

Ugo Bardi (Professore di Chimica Università di Firenze)

Stefano Boni (Antropologo, Università di Modena e Reggio Emilia)

Giovanna Campani (Professore di Pedagogia Generale Università di Firenze)

Francesca Capelli (Sociologa)

Francesco Carraro (Scrittore,Giornalista, Avvocato)

Marco Cosentino (Medico farmacologo- Professore ordinario di Farmacologia)

Comitato “Scuola È in presenza” – Modena

Comitato #GiùLeManiDallaScuola – Gorla Minore (VA)

Umberto Desideri (Professore universitario)

Elena Dragagna (Avvocato)

Marilena Falcone (Ingegnere meccanico/ biomedico)

Mario Fedeli (Attore, scrittore)

Francesco Guerrini (Geologo)

Domenico Guarino (Giornalista)

Marco Guzzi (Poeta, Filosofo e scrittore)

Marialuisa Iannuzzo (Medico legale)

Francesco Ierardi (Avvocato)

Maddalena Loy (Giornalista)

Enrico Macioci (Scrittore)

Giulio Mancini (Ingegnere meccanico)

Maurizio Matteoli (Medico pediatra)

Francesco Meneguzzo (Ricercatore Fisico – Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Emilio Mordini (Psicoanalista e docente universitario)

Sergio Porta (Professor of Urban Design, Department of Architecture, University of Strathclyde)

Gilda Ripamonti (Giurista)

Maria Sabina Sabatino (storica dell’arte, Guida Turistica)

Giulia Servadio (Avvocato)

Augusto Sinagra (già magistrato, Professore ordinario di diritto dell’Unione Europea Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)